Cartella Servizi Demografici

Cartella Autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

L’autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A, con i gestori di pubblici servizi e con i privati.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
In data 15 settembre 2020 è entrato in vigore il D.L. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020 “Decreto Semplificazioni”); l’art. 30-bis di detto decreto impone l’utilizzo delle autocertificazioni anche nei rapporti tra privati.

Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)

Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:
•data e il luogo di nascita;
•residenza;
•cittadinanza;
•godimento dei diritti civili e politici;
•stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
•stato di famiglia;
•esistenza in vita;
•nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
•iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
•appartenenza a ordini professionali;
•titolo di studio, esami sostenuti;
•qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
•situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
•assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
•possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
•stato di disoccupazione;
•qualità di pensionato e categoria di pensione;
•qualità di studente;
•qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
•iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
•tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
•di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
•di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
•qualità di vivenza a carico;
•tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
•di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l'uso dell'atto è esente, per legge, da essa.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)

Si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.


Sottoscrizione

Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. L'autentica della firma rimane invece per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (per la quale è dovuta l’imposta di bollo) e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni e contributi, ecc.) da parte di altre persone.

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il Pubblico Ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato, facendo menzione, di seguito alla stessa, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento resa da coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso, la firma del dichiarante dovrà necessariamente essere autenticata dal Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità personale. Le suddette disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
•medici;
•sanitari;
•veterinari;
•di origine;
•di conformità CE;
•marchi o brevetti.

Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.

Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere. 

E' possibile generare e stampare le dichiarazioni sostitutive direttamente online cliccando sul seguente link:

Cartella Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile

ART. 40 DPR 445/2000
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.".

Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione Civile ecc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Enel, Abbanoa, Rai). Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell'art. 15 L. 183/2011 e accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Le certificazioni sono sempre sostituite dalle autocertificazioni.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati, ma non è soggetta a nessuna forma di pagamento (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non deve essere autenticata.

Il cittadino può presentare le autocertificazioni anche ad “istituzioni private” come banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Poste Italiane, notai. Anche tali soggetti sono obbligati ad accettarle (art. 30-bis Decreto Legge 76/2020 convertivo con L. 120/2020).

Certificati Anagrafici

I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di Residenza o da qualunque Comune subentrato nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e attestano le risultanze delle iscrizioni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
L'art. 33 del DPR 223/1989 prescrive che l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta previa identificazione, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia; inoltre possono essere rilasciati certificati relativi a stato libero, esistenza in vita e cittadinanza.
I certificati anagrafici non contengono, per ragioni legate alla riservatezza personale, né l'indicazione dei gradi di parentela, né le informazioni relative allo stato civile dei membri della famiglia.

Certificati anagrafici storici

Sono attestazioni che riguardano situazioni e dati “pregressi” (certificati cosiddetti “storici” o” originali”) conservati negli archivi anagrafici del Comune.

Possono essere certificati:

  • STATO DI FAMIGLIA ORIGINARIO: certifica la composizione della famiglia anagrafica alla data di istituzione dello stato di famiglia;
  • STATO DI FAMIGLIA STORICO AD UNA CERTA DATA: certifica la composizione della famiglia anagrafica alla data indicata dal richiedente;
  • STATO DI FAMIGLIA STORICO RIFERITO AD UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO: certifica la composizione della famiglia anagrafica e i movimenti in essa intervenuti nel periodo indicato dal richiedente;
  • CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO: certifica tutti i cambi di indirizzo relativi alla residenza nel Comune;

Anche i certificati anagrafici storici NON contengono l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.

ATTENZIONE: La funzione dello Stato di Famiglia storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento. In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Certificati ed Estratti dello Stato Civile

I certificati e gli estratti di stato civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile del Comune di Uras (nascita, matrimonio, morte).
Gli estratti, a differenza dei certificati, riportano tutte le annotazioni degli eventi successivi alla registrazione dell'atto stesso (es: matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, ecc..).
I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possano essere richiesti da chiunque abbia interesse, purchè il rilascio non sia vietato dalla legge.

 

Modalità per ottenere il servizio

Per richiedere i certificati l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Uras, in orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì: 11.30 - 13.00
Martedì: 16.00 – 17.30

 

Costi

I certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc) da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell’imposta di bollo € 16,00 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972).

Per i certificati da rilasciare in carta libera, per i quali il richiedente deve sempre indicare l’uso e/o la norma di esenzione del bollo, sono esenti da qualsiasi diritto.

Per i certificati anagrafici storici redatti in seguito a ricerca di archivio, oltre all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo, è previsto il pagamento di € 5,16 per diritti di ricerca per ogni nominativo (€ 2,58 se il certificato è emesso in esenzione dall'imposta di bollo).

I certificati dello stato civile (nascita, matrimonio, morte) sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge 29/12/1990, n. 405.

 

Normativa di riferimento

  • Artt. 33 - 37 D.P.R. 30.5.1989 n. 223;
  • Artt. 106-108 D.P.R. 03.11.2000 n. 396;
  • Art. 15 Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).
  • D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

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Cartella Cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".

I cittadini potranno presentare le seguenti dichiarazioni anagrafiche (art. 13 c.1 lett. a) b) c) del regolamento anagrafico):

  • residenza con provenienza da altro comune;

  • provenienza dall'estero;

  • cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune;

  • trasferimento di residenza all'estero;

utilizzando i moduli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili anche su questa pagina.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:

  1. direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune, in Via Eleonora n. 86, (orario di ricevimento : dal lunedì al venerdì ore 11.30 - 13.00; martedì  anche il pomeriggio ore 16.00 - 17.30);

  2. per posta tramite Raccomandata all’indirizzo: Comune di Uras – Ufficio Anagrafe - Via Eleonora n. 86 – 09099 Uras;

  3. per fax: al numero 0783 – 89423;

  4. per via telematica agli indirizzi PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., in questi casi tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

    • la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    • la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
    • la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità valido del dichiarante, siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.

La dichiarazione deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da un asterisco (*).

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, debbono altresì sottoscrivere il modulo.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZO SULLA PATENTE E/O LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Al momento del cambio di residenza non è più necessario comunicare la targa dei veicoli e il numero della patente dei soggetti interessati.
La Motorizzazione riceve direttamente la notifica del cambiamento e invia, alla nuova abitazione, i contrassegni da apporre sulla carta di circolazione di ciascun veicolo. In caso di mancato ricevimento del contrassegno, l’interessato può contattare il call center della Motorizzazione al numero 800 23 23 23.

 

AVVERTENZE IMPORTANTI NEL CASO IN CUI IL CAMBIO DI RESIDENZA AVVENGA PRESSO UNA FAMIGLIA GIÀ RESIDENTE

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del regolamento anagrafico, la famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di parentela, di affinità, di adozione, di tutela o da vincoli affettivi dichiarati che coabitano ed hanno la stessa dimora abituale.

Pertanto le persone o famiglie che coabitano e sono legate dai vincoli suddetti non possono costituire famiglie anagrafiche separate.

Mentre persone o famiglie che coabitano con altre persone o famiglie possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di parentela, di affinità, di adozione, di tutela e vincoli affettivi dichiarati.

PROCEDIMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA

Il cambio di residenza è efficace dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di residenza il Comune provvede all’iscrizione in anagrafe e si potranno ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, solo dopo la cancellazione da parte del Comune di provenienza e la verifica dei dati forniti dal dichiarante si potranno ottenere tutte le altre certificazioni.

Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso - art. 20 legge 241/1990).

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.L. in esame, convertito in L.04/04/2012, n.35 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare. Il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c.3, del D.P.R. N.223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati.

PER I COMUNI

Le richieste di cancellazione anagrafica dei cittadini dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
Fax: 0783/89423
per posta elettronica ordinaria a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per posta elettronica certificata a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PER INFORMAZIONI:

Comune di Uras - Servizi Demografici
Telefono: 0783/8789210 - 0783/8789202

Cartella Rilascio carta d'identità elettronica

Con decorrenza 19 Marzo 2018 il Comune di Uras ha dato avvio al rilascio della nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), che sostituisce definitivamente il formato cartaceo. Il Comune non potrà più emettere il predetto documento in formato cartaceo, salvo casi eccezionali debitamente documentati.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della nuova CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.

La carta di identità elettronica (C.I.E.) è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart card, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l'impronta di un dito di ciascuna mano. Le informazioni sono anche memorizzate su un microchip integrato all'interno della carta di identità elettronica, per permettere il controllo dell'identità del cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati sul documento, rendendone pertanto più difficile la falsificazione.

La nuova carta di identità elettronica è uno strumento sicuro e completo che vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell'Unione Europea. La CIE potrà essere utilizzata anche per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (pagamenti elettronici di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari).

La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora, ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, si raccomanda ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio Anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza della attuale carta d’identità (non prima di 180 giorni dalla naturale scadenza).
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

La durata della carta d’identità elettronica varia a seconda delle fasce d’età di appartenenza del titolare. Nel dettaglio:
  •  3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  •  5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  •  10 anni per i maggiorenni.

Importi di pagamento

Prima di avviare la pratica di rilascio/rinnovo della Carta di identità elettronica, il cittadino dovrà provvedere al versamento dell’importo sotto indicato:
  •  primo rilascio/rinnovo: € 22,00
  •  rilascio a seguito di smarrimento, deterioramento, furto: € 27,30

Modalità di pagamento

Il cittadino potrà provvedere al pagamento esclusivamente attraverso il sistema PagoPA.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente online attraverso diversi strumenti (carta di credito, bonifico, PayPal, ecc.) oppure stampando dal sistema, l'avviso/bollettino di pagamento e recandosi fisicamente a propria scelta, per effettuare la transazione, presso lo sportello di un PSP (es. le Banche, le Poste, ricevitorie che hanno aderito al sistema PagoPA).

Per effetturare il pagamento online o generare l'avviso cliccare sul presente link.

Come richiedere la Carta d’Identità Elettronica:

Maggiorenni

Il cittadino si presenterà presso gli uffici comunali munito di:
  •  N. 1 foto tessera, in formato cartaceo o elettronico
  •  Codice fiscale o tessera sanitaria
  •  vecchio documento d’identità o denuncia di smarrimento dello stesso (solo in caso di rinnovo)
  •  ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di emissione CIE

Minorenni

Se il richiedente è un minorenne deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido.
Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi allo sportello, insieme al minore.
Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori.
Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).

Il cittadino è tenuto a:

  • verificare con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
  • Indicare la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune);
  • procedere con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
  • fornire, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
  • firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale dei dati.

Smarrimento o furto della CIE

In caso di smarrimento o furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine; successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno, potrà richiedere l’interdizione del suo documento al numero 800 263 388.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 ed è valido solo per la nuova CIE.
Per richiedere il blocco della propria CIE, occorrerà fornire i seguenti dati:
  •  Nome
  •  Cognome
  •  Codice fiscale
  •  Numero della CIE se disponibile
  •  Estremi della denuncia presentata alle forze dell’ordine

I cittadini italiani residenti all’estero potranno richiedere la CIE all’autorità consolare competente nei casi di primo rilascio/ rinnovo, deterioramento, smarrimento o furto del documento.

 PIN e PUK

Si consiglia di conservare con cura il PIN che permette di abilitare l'accesso tramite la CIE ai servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni (per esempio ai servizi INPS);
Si informa che:
 • per accedere ai servizi online è necessario scaricare e installare l'applicazione "CieID" (disponibile per smartphone/computer) ed utilizzare il PIN associato alla CIE;
 • il PUK è necessario per sbloccare la CIE dopo 3 tentativi errati di immissione del PIN;
 • le prime metà dei PIN e dei PUK vengono consegnate insieme al modulo di riepilogo, le seconde metà dei PIN e dei PUK verranno consegnate insieme alla CIE

RISTAMPA PIN/PUK
Nel caso in cui si sia smarrita una o entrambe le metà dei codici PIN e PUK è possibile chiedere la ristampa direttamente allo sportello anagrafe, esibendo la CIE e il codice fiscale.
La prima parte del PIN e PUK verrà stampata/inviata dal comune, invece la seconda parte sarà trasmessa in automatico dal sistema CIE all’indirizzo e-mail (non PEC) indicato.

UNA SCELTA IN COMUNE "DICHIARAZIONE VOLONTA' DONAZIONE ORGANI"

Clicca qui per visualizzare tutte le informazioni

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Cartella "Una scelta in Comune" per la donazione degli organi

Chi dona gli organi ama la vita: anche a Uras il progetto “Una scelta in Comune”

Un scelta in comune Anche il Comune di Uras aderisce al progetto “Una scelta in Comune” con il quale l’Ufficio Anagrafe del Comune può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti nel momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità.

Si vuole così sostenere la donazione quale gesto di responsabilità e di altruismo che, supportato dai progressi della medicina, può offrire attraverso il trapianto, una concreta possibilità di cura e in molti casi di sopravivenza a pazienti iscritti in lista d'attesa.

Questa nuova opportunità di espressione della dichiarazione di volontà offerta ai cittadini è possibile grazie agli interventi normativi di cui all’art. 3, comma 8-bis della legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.

Sino ad oggi, si poteva manifestare la propria volontà alla donazione recandosi, presso le ASL, o firmando l'atto olografo dell'Associazione Italiana Donatori d'Organi (AIDO), o compilando e firmando la Tessera Regionale del Donatore o le Tessere delle Associazioni di Donatori e Malati o con una dichiarazione in carta libera.

A decorrere dal 12 settembre 2016, in aggiunta a queste modalità, i cittadini maggiorenni residenti in questo Comune, potranno, se lo desiderano, manifestare la propria volontà alla donazione al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità/carta d'identità elettronica.

L'indicazione di consenso o diniego avverrà attraverso la sottoscrizione di un modulo dichiarativo, restituito in copia all'utente stesso. La copia della dichiarazione non deve accompagnare la carta d’identità. Sottoscrivendo la dichiarazione di volontà positiva, i familiari non possono opporsi alla donazione di organi o tessuti; sottoscrivendo la dichiarazione di volontà negativa non c‘è prelievo di organi; se non viene espressa una scelta, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto non si oppongono.

Il dato così acquisito è inviato in modalità telematica al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d’identità, al fine di consentire la consultazione da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT).

Si tratta di una opportunità non di un obbligo, il cittadino è libero di cambiare idea.

La norma prevede infatti la possibilità che in qualsiasi momento ogni cittadino possa modificare la dichiarazione di volontà, con una dichiarazione successiva che dovrà in questo caso essere resa presso la propria ASL o al momento del successivo rinnovo della carta d’identità. L’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo sarà quella valida.

Per ulteriori approfondimenti più strettamente connessi alla disciplina dei trapianti è assicurata la disponibilità dei medici del Centro Regionale Trapianti Sardegna, che lavorano presso l'ospedale Binaghi di Cagliari.

In allegato la locandina con informazioni, domande e risposte sull'iniziativa

Cartella Separazione personale e divorzio in Comune

1. Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
 
Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
  • siano residenti a URAS, tutti e due o almeno uno dei due
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Uras
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Uras l'atto di matrimonio
  • non abbiano figli in comune minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

 
 
Modalità
 
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono fissare un appuntamento.
Dopo aver fatto la prenotazione, il giorno dell’appuntamento devono presentarsi congiuntamente e presentare la seguente documentazione debitamente compilata.
 
Documentazione da presentare
 
  • Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo.
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.
Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di
30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la
conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma
non è possibile modificare l'accordo.

Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi , sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di
separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali .
E’ sempre necessario fissare un appuntamento.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso
 


2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o
di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .
 
 
Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile
 
L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.
 
La circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto l'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente).
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell' accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune di Uras: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 
Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte di tutti gli avvocati coinvolti.
 
 
Competenza

L'Ufficio di stato civile del Comune di Uras è competente a ricevere la convenzione se:
  • è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
 
Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto
del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
 

3) Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

 

4) Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati

 
Gli avvocati con la medesima pec di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall' Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro
matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (d.lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015 ).
I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.
 
Il Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd è pubblicato ai seguenti indirizzi
 
I modelli sono disponibili anche sul sito del CNF, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno
 

PER INFORMAZIONI:

Comune di Uras - Servizi Demografici
Telefono: 0783/8789210 - 0783/8789202

Cartella Dichiarazioni Anticipate di Trattamento - D.A.T.

Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT”.

Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
- Accertamenti diagnostici
- Scelte terapeutiche (in generale)
- Singoli trattamenti sanitari (in particolare)

Come esprimere le DAT?
- Atto pubblico notarile
- Scrittura privata autenticata dal notaio
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente.

Chi può farlo?
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune di URAS.

Chi è il fiduciario?
Il disponente può indicare una o più persone di fiducia, denominate fiduciario, che lo rappresentino nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene con atto formale, che è allegato alle DAT.

Dove?
Il servizio viene svolto presso i Servizi Demografici - Ufficio di Stato Civile, previa prenotazione.

Come avviare la procedura?
Per informazioni e per prenotare un appuntamento per la consegna delle DAT occorre contattare i seguenti numeri telefonici: 0783/8789210 - 0783/8789202 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.

Come consegnare una DAT?
Il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune le Disposizioni Anticipate di Trattamento “DAT” redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa.
Al momento della consegna, con l’assistenza di un operatore verrà compilata e sottoscritta la richiesta di deposito (“Consegna DAT”).
Il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina sottoscrivendo il modulo “Accettazione Fiduciario”.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT.
In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.
Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT.

Documenti da presentare
Da parte del disponente:
    - Atto/scrittura contenente le DAT.
    - Documento d’identità in corso di validità.
Da parte del fiduciario:
    - Documento d’identità in corso di validità.

Altre indicazioni utili sulle DAT
- Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
- Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
- Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Costi
Il servizio è totalmente gratuito.

Normativa di riferimento

  • Legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
  • Circolare 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n.15100.area3 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n. 219/2017.
  • Regolamento per l’istituzione e la gestione del registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) approvato con deliberazione CC. n.25 del 29/09/2018.