L’autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A, con i gestori di pubblici servizi e con i privati.
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
In data 15 settembre 2020 è entrato in vigore il D.L. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020 “Decreto Semplificazioni”); l’art. 30-bis di detto decreto impone l’utilizzo delle autocertificazioni anche nei rapporti tra privati.
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)
Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:
•data e il luogo di nascita;
•residenza;
•cittadinanza;
•godimento dei diritti civili e politici;
•stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
•stato di famiglia;
•esistenza in vita;
•nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
•iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
•appartenenza a ordini professionali;
•titolo di studio, esami sostenuti;
•qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
•situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
•assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
•possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
•stato di disoccupazione;
•qualità di pensionato e categoria di pensione;
•qualità di studente;
•qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
•iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
•tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
•di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
•di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
•qualità di vivenza a carico;
•tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
•di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l'uso dell'atto è esente, per legge, da essa.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)
Si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Sottoscrizione
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. L'autentica della firma rimane invece per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (per la quale è dovuta l’imposta di bollo) e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni e contributi, ecc.) da parte di altre persone.
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il Pubblico Ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato, facendo menzione, di seguito alla stessa, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento resa da coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso, la firma del dichiarante dovrà necessariamente essere autenticata dal Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità personale. Le suddette disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
•medici;
•sanitari;
•veterinari;
•di origine;
•di conformità CE;
•marchi o brevetti.
Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
E' possibile generare e stampare le dichiarazioni sostitutive direttamente online cliccando sul seguente link: