L'autenticazione di firma (o sottoscrizione) consiste nell'attestazione da parte di un funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa identificazione.
Il funzionario comunale incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Non può autenticare la firma su qualsiasi atto o dichiarazione, ma solo su quelli previsti da una specifica disposizione normativa; il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, ecc) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura.
Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non prevedono l'autenticazione della firma, ma devono essere apposte davanti all'impiegato addetto a riceverle oppure presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità.
COSA SI PUÒ AUTENTICARE
L'autentica di firma è possibile per:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti sé stesso e altre persone, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)
- deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio ratei di pensione maturati e non riscossi) da parte di terze persone, indirizzate a Pubbliche Amministrazioni
CHI LA PUÒ CHIEDERE
Può richiederla qualsiasi cittadino italiano o comunitario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore; per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore; per chi non sa o non può firmare (impedimento fisico e non mentale) il pubblico ufficiale ne dà atto previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Modalità per ottenere il servizio
L’interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Uras, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: 11.30 - 13.00 e il martedì pomeriggio: 16.00 – 17.30) munito di:
- istanza/dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere
- documento d’identità in corso di validità
Costi
- in bollo: marca da bolla € 16,00
- in carta libera il richiedente deve sempre indicare l’uso e/o la norma di esenzione del bollo
Normativa di riferimento
D.P.R. 445/2000
Il cittadino che detiene la proprietà di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, ecc) e intende venderlo, può sottoscrivere la "Dichiarazione di Vendita" anche presso il Comune.
Il funzionario comunale incaricato dal Sindaco, prima di autenticare la sottoscrizione, deve accertare i poteri di firma del venditore. Pertanto, se chi sottoscrive la dichiarazione di vendita è il legale rappresentante o il procuratore del proprietario del veicolo, deve produrre allo sportello anche idoneo titolo di firma (es. visura camerale o procura notarile).
Il cittadino dovrà poi provvedere a registrare il passaggio di proprietà all'ACI - Ufficio PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o presso un'agenzia pratiche auto per aggiornare la carta di circolazione entro 60 giorni dall'autenticazione della firma sulla dichiarazione di vendita.
Modalità per ottenere il servizio:
Il venditore del bene deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Uras in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: 11.30 - 13.00 e il martedì pomeriggio: 16.00 – 17.30) munito di:
- documento d’identità in corso di validità
- certificato di proprietà del veicolo (o con il foglio complementare)
- se Rappresentate Legale o Procuratore: documentazione comprovante titolo di firma
La firma del venditore dovrà essere apposta solo alla presenza dell'ufficiale comunale incaricato dal Sindaco e non prima.
Costi
- marca da bollo da € 16,00
Attenzione: Se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la registrazione, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario.
Per registrare il passaggio di proprietà del veicolo (intestazione del veicolo, trascrizione e pagamento delle relative imposte) è necessario rivolgersi previo appuntamento all'unità territoriale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), oppure presso un'agenzia di pratiche auto.
Le informazioni indicate si riferiscono solo alla vendita tra soggetti privati.
Normativa di riferimento
Decreto Legge 223/2006
L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale esibito.
L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale della Pubblica Amministrazione che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere prodotto il documento (responsabile del procedimento o da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione previa esibizione dell'originale) nonché da un notaio, cancelliere o funzionario incaricato dal Sindaco.
La conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati, può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Modalità per ottenere il servizio
L’interessato, o persona incaricata, deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Uras, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: 11.30 - 13.00 e il martedì pomeriggio: 16.00 – 17.30) munito di:
Costi
- marca da bolla € 16,00
Normativa di riferimento
D.P.R. 445/2000
La legalizzazione di fotografia consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.
La legalizzazione di foto serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze caccia e pesca, porto d'armi, ecc) da parte di una Pubblica Amministrazione, e può essere fatta direttamente dall'Ufficio competente a rilasciare il documento richiesto, oppure dall’Ufficio Anagrafe del Comune.
Modalità per ottenere il servizio
L’interessato si deve presentare personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune di Uras in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: 11.30 - 13.00 e il martedì pomeriggio: 16.00 – 17.30) munita di:
- fototessera recente
- documento d’identità in corso di validità
Normativa di riferimento
Art. 34 DPR 445 del 28/12/2000