Cartella Cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".

I cittadini potranno presentare le seguenti dichiarazioni anagrafiche (art. 13 c.1 lett. a) b) c) del regolamento anagrafico):

  • residenza con provenienza da altro comune;

  • provenienza dall'estero;

  • cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune;

  • trasferimento di residenza all'estero;

utilizzando i moduli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili anche su questa pagina.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:

  1. direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune, in Via Eleonora n. 86, (orario di ricevimento : dal lunedì al venerdì ore 11.30 - 13.00; martedì  anche il pomeriggio ore 16.00 - 17.30);

  2. per posta tramite Raccomandata all’indirizzo: Comune di Uras – Ufficio Anagrafe - Via Eleonora n. 86 – 09099 Uras;

  3. per fax: al numero 0783 – 89423;

  4. per via telematica agli indirizzi PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., in questi casi tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

    • la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    • la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
    • la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità valido del dichiarante, siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.

La dichiarazione deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da un asterisco (*).

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, debbono altresì sottoscrivere il modulo.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZO SULLA PATENTE E/O LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Al momento del cambio di residenza non è più necessario comunicare la targa dei veicoli e il numero della patente dei soggetti interessati.
La Motorizzazione riceve direttamente la notifica del cambiamento e invia, alla nuova abitazione, i contrassegni da apporre sulla carta di circolazione di ciascun veicolo. In caso di mancato ricevimento del contrassegno, l’interessato può contattare il call center della Motorizzazione al numero 800 23 23 23.

 

AVVERTENZE IMPORTANTI NEL CASO IN CUI IL CAMBIO DI RESIDENZA AVVENGA PRESSO UNA FAMIGLIA GIÀ RESIDENTE

Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del regolamento anagrafico, la famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di parentela, di affinità, di adozione, di tutela o da vincoli affettivi dichiarati che coabitano ed hanno la stessa dimora abituale.

Pertanto le persone o famiglie che coabitano e sono legate dai vincoli suddetti non possono costituire famiglie anagrafiche separate.

Mentre persone o famiglie che coabitano con altre persone o famiglie possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di parentela, di affinità, di adozione, di tutela e vincoli affettivi dichiarati.

PROCEDIMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA

Il cambio di residenza è efficace dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di residenza il Comune provvede all’iscrizione in anagrafe e si potranno ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, solo dopo la cancellazione da parte del Comune di provenienza e la verifica dei dati forniti dal dichiarante si potranno ottenere tutte le altre certificazioni.

Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso - art. 20 legge 241/1990).

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.L. in esame, convertito in L.04/04/2012, n.35 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti. In particolare. Il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c.3, del D.P.R. N.223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati.

PER I COMUNI

Le richieste di cancellazione anagrafica dei cittadini dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
Fax: 0783/89423
per posta elettronica ordinaria a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per posta elettronica certificata a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PER INFORMAZIONI:

Comune di Uras - Servizi Demografici
Telefono: 0783/8789210 - 0783/8789202