ART. 40 DPR 445/2000
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.".
Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione Civile ecc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Enel, Abbanoa, Rai). Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell'art. 15 L. 183/2011 e accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Le certificazioni sono sempre sostituite dalle autocertificazioni.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati, ma non è soggetta a nessuna forma di pagamento (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non deve essere autenticata.
Il cittadino può presentare le autocertificazioni anche ad “istituzioni private” come banche, assicurazioni, agenzie d’affari, Poste Italiane, notai. Anche tali soggetti sono obbligati ad accettarle (art. 30-bis Decreto Legge 76/2020 convertivo con L. 120/2020).
Certificati Anagrafici
I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di Residenza o da qualunque Comune subentrato nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e attestano le risultanze delle iscrizioni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
L'art. 33 del DPR 223/1989 prescrive che l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta previa identificazione, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia; inoltre possono essere rilasciati certificati relativi a stato libero, esistenza in vita e cittadinanza.
I certificati anagrafici non contengono, per ragioni legate alla riservatezza personale, né l'indicazione dei gradi di parentela, né le informazioni relative allo stato civile dei membri della famiglia.
Certificati anagrafici storici
Sono attestazioni che riguardano situazioni e dati “pregressi” (certificati cosiddetti “storici” o” originali”) conservati negli archivi anagrafici del Comune.
Possono essere certificati:
Anche i certificati anagrafici storici NON contengono l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.
ATTENZIONE: La funzione dello Stato di Famiglia storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento. In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Certificati ed Estratti dello Stato Civile
I certificati e gli estratti di stato civile attestano quei dati che si possono desumere dai registri di stato civile del Comune di Uras (nascita, matrimonio, morte).
Gli estratti, a differenza dei certificati, riportano tutte le annotazioni degli eventi successivi alla registrazione dell'atto stesso (es: matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, ecc..).
I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possano essere richiesti da chiunque abbia interesse, purchè il rilascio non sia vietato dalla legge.
Per richiedere i certificati l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Uras, in orario di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì: 11.30 - 13.00
Martedì: 16.00 – 17.30
I certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc) da presentare ai privati sono in generale soggetti al pagamento dell’imposta di bollo € 16,00 (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972).
Per i certificati da rilasciare in carta libera, per i quali il richiedente deve sempre indicare l’uso e/o la norma di esenzione del bollo, sono esenti da qualsiasi diritto.
Per i certificati anagrafici storici redatti in seguito a ricerca di archivio, oltre all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo, è previsto il pagamento di € 5,16 per diritti di ricerca per ogni nominativo (€ 2,58 se il certificato è emesso in esenzione dall'imposta di bollo).
I certificati dello stato civile (nascita, matrimonio, morte) sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge 29/12/1990, n. 405.
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