Amministrazione trasparente

Cartella Servizi erogati

Art. 32 D.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati ((…)) e il reLa sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:lativo andamento nel tempo; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:

 

Cartella Class action

D.lgs. n. 198/2009

Art. 1 D.lgs. n. 198/2009 Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire

Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita’ di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita’ stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita’ preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita’ alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimate. 1-ter. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le autorita’ amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonche’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Del ricorso e’ data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e’ altresi’ comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso che viene fissata d’ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso puo’ essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralita’ di utenti e consumatori di cui al comma 1. Il ricorso e’ proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo’ intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l’integrazione del contraddittorio. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari. Il ricorso e’ devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d’ufficio.

Art. 4 D.lgs. n. 198/2009 Sentenza

Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia’ assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Della sentenza che definisce il giudizio e’ data notizia con le stesse modalita’ previste per il ricorso dall’articolo 1, comma 2. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione e’ comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita’ erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi e’ comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina. L’amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

Class action Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogeni nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio Sentenza di definizione del giudizio Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Nessuna Class action alla data del 30 Giugno 2020.

Cartella Costi contabilizzati

Articoli 32, comma 2 lettera a) e 10, comma 5 D.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita’ dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati ((…)) e il relativo andamento nel tempo; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

Art. 10, comma 5 D.lgs. n. 33/2013 Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Cartella Servizi in rete

In questa pagina sono pubblicati i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.