Articoli 32, comma 2 lettera a) e 10, comma 5 D.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita’ dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati ((…)) e il relativo andamento nel tempo; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 10, comma 5 D.lgs. n. 33/2013 Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresi’ alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche’ al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo