Amministrazione trasparente

Cartella Amministrazione trasparente

Cartella Consulenti e collaboratori

Ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, si pubblicano gli estremi di conferimento, a qualsiasi titolo, di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Cartella Bandi di concorso

Aggiornamento tempestivo Art. 19 D.lgs. n. 33/2013 Bandi di concorso

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonche’ i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte)). 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove  e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

 

Cartella Performance

In questa sezione sono pubblicati i documenti relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 33/2013

Cartella Controlli sulle imprese

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 97/2016

Cartella Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Art. 26 e 27 D.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita’ cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi’ pubblicati i dati consolidati di gruppo. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita’ di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:

 

Cartella Servizi erogati

Art. 32 D.lgs. n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati ((…)) e il reLa sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:lativo andamento nel tempo; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).

La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:

 

Cartella Informazioni ambientali

Art. 40 D.lgs. n. 33/2013 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia’ previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche’ dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita’ a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita’ istituzionali, nonche’ le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali». Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e’ in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia’ stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Informazioni ambientali

Stato dell’ambiente

Fattori inquinanti

Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto

Misure a protezione dell’ambiente e relativi analisi di impatto

Relazioni sull’attuazione della legislazione

Stato della salute e della sicurezza umana

Relazione sullo stato dell’ambiente e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio

Cartella Strutture sanitarie private accreditate

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Consulta interamente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Cartella Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla  legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.

Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione