Descrizione
Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso ai "documenti amministrativi", intesi come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e in base al regolamento comunale in materia di accesso.
Modalità di richiesta
L’accesso agli atti si esercita:
- in modo informale: mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'Amministrazione comunale competente ad adottare l'atto o a detenerlo stabilmente. L'ufficio se possibile si pronuncia sulla richiesta immediatamente e senza formalità. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza informale o sorgano dubbi sulla legittimazione, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sulla presenza dei controinteressati, il richiedente è invitato a presentare domanda formale;
- in modo formale: mediante presentazione di apposita istanza redatta sulla modulistica presente sul sito in cui sono riportati i requisiti legittimanti l’istanza stessa. L’istanza è protocollata e inviata al servizio competente che risponde previa istruttoria (verifica dell’interesse, comunicazione agli eventuali controinteressati, eventuale contatto con richiedente per visione/ ritiro copie)
La richiesta può essere presentata:
- direttamente, presso Protocollo Generale del Comune di Uras, Via Eleonora D’Arborea, 86, 09099- Uras
- per posta ordinaria, all'indirizzo di Comune di Via Eleonora D’Arborea, 86, 09099- Uras
- tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- tramite e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Requisiti del richiedente
La richiesta di accesso può essere presentata da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, compresi i portatori di interessi pubblici e diffusi.
Documentazione da presentare
Il diritto di accesso si esercita con la presentazione di una domanda contenente:
- i dati del soggetto interessato/richiedente
- l'indicazione se la copia del documento per il quale si richiede l'accesso è semplice o conforme; in quest'ultimo caso occorre specificare se la copia è in carta legale o in carta semplice (vedi DPR 642/72 tabella B per documenti esenti da bollo)
- l'elenco degli atti richiesti
- l'interesse che ne legittima la richiesta
- la motivazione della richiesta
- l'indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni e comunicare la possibilità di ritiro della documentazione richiesta
- data e firma del richiedente
Il richiedente deve presentarsi munito di un documento d’identità in corso di validità.
Qualora la richiesta sia sottoscritta da persona appositamente delegata occorre che la medesima si presenti munito di:
- delega scritta firmata dal delegante;
- copia del documento di identità del delegante;
- copia del proprio documento di identità.
Iter procedura
Sulla domanda decide il Responsabile del Settore competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda o il responsabile del procedimento designato. La domanda di accesso può avere quattro diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:
- Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
- Accoglimento parziale: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
- Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
- Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Costi
La consultazione degli atti è gratuita. Per il rilascio di copie il costo è commisurato alle spese di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo.
Tempi
30 giorni dalla presentazione della domanda.
Il termine può essere interrotto una volta in caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta quest’ultima si intende respinta (silenzio-rifiuto).
Normativa di riferimento
- L. n. 241/1990 e ss.mm.i. - Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii. - Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi
- D. Lgs. n.267/00 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Reclami ricorsi opposizioni
L'interessato può presentare richiesta di riesame al Difensore Civico Regionale ai sensi del art. 25, comma 4, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Contro i provvedimenti di diniego totale o parziale dell'Amministrazione, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.